Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - consegna dei lavori. – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22112 del 29/10/2015
Appalto disciplinato dal capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 - Mancata o tardiva consegna dei lavori e consegna parziale - Identità di regolamentazione - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Esclusione - Recesso ex art. 10 del menzionato decreto - Sussistenza. – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22112 del 29/10/2015
In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22112 del 29/10/2015
Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454