Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - pagamento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 18/05/2016 bis
Aumenti delle opere - Superamento del limite del sesto quinto - Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto - Sussistenza - Modifica del contratto in ordine al prezzo dei lavori aggiuntivi - Possibilità - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, gli aumenti dei lavori o le variazioni richiesti dalla stazione appaltante, che superino il quinto dell'importo delle opere inizialmente pattuite, attribuiscono all'appaltatore, che non intenda assoggettarvisi, un diritto soggettivo perfetto alla risoluzione del contratto, e, in aggiunta, ex art. 14, comma 4, del d.p.r. n. 1063 del 1962, la possibilità di una sua modifica consensuale in ordine al prezzo dei lavori aggiuntivi, ma quest'ultima ipotesi non gli riconosce alcun diritto alla prosecuzione del contratto a prezzi aggiornati, o alla modifica unilaterale dei patti e delle condizioni contrattuali originarie, o, addirittura, alla proroga della sua durata, ovvero alla sospensione della sua esecuzione in attesa delle determinazioni dell'amministrazione sull'aumento dei lavori.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 18/05/2016