Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - revisione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 11/08/2016
L.r. Sicilia n. 22 del 1964 - Applicazione alle opere finanziate dallo Stato - Esclusione - Applicazione dell'art. 2 della l. n. 37 del 1973 - Configurabilità - Conseguenze - Nullità delle deroghe convenzionali.
In tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, l'art. 1 della l.r. Sicilia n. 22 del 1964, nel prevedere le modalità di determinazione e calcolo con cui la regione e gli altri enti provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi, non si applica - a norma del successivo art. 15 - alle opere eseguite con il finanziamento, anche se parziale, dello Stato, le quali sono disciplinate esclusivamente dalla pertinente legislazione statale, nel testo di volta in volta applicabile "ratione temporis", compreso l'art. 2 della l. n. 37 del 1973 che, in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, della l. n. 41 del 1986, ha portata imperativa e non ammette deroghe convenzionali, sicché le eventuali pattuizioni dirette ad escludere (o a rendere obbligatoria) la suddetta revisione, in difformità dal regime legale, sono da ritenersi nulle.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 11/08/2016