Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza - Fattispecie in tema di giudizio arbitrale.
In tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (nella specie, arbitrale), quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016