Anticipazione del dieci per cento del prezzo dell'appalto ex art. 2 del d.l. n. 65 del 1989 - Requisiti - Concreto inizio dei lavori - Necessità - Fattispecie.
L'art. 2 del d.l. n. 65 del 1989, convertito nella l. n. 155 del 1989, imponendo al committente un esborso del dieci per cento del prezzo dell'appalto in via anticipata a fronte di idonee garanzie, è disposizione che va interpretata secondo buona fede e non tollera capziosi tentativi di aggiramento, richiedendo, pertanto, una situazione di concreto e regolare inizio dell'attività, tale da rendere palese l'effettivo e serio intendimento dell'appaltatore di portare avanti l'opera commissionata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato l'assenza di un concreto inizio dei lavori, essendo stato unicamente spostato un tubo idrico e predisposto il cantiere, quest'ultimo recintato solo parzialmente e privo di attrezzature).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14181 del 12/07/2016