Clausola in tema di revisione prezzi
Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - revisione - in genere - appalto di opere pubbliche - revisione – capitolato speciale d’appalto - clausola in tema di revisione prezzi - legittimità- art. 33 della l. n. 41 del 1986 nel testo vigente "ratione temporis" - conformità. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 24095 del 03/10/2018
>>> In tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, la clausola del capitolato speciale di appalto in forza della quale non può essere oggetto di revisione l'importo dei lavori previsti da eseguirsi nell'anno decorrente dalla data di aggiudicazione delle opere e risultante dal programma dei lavori, né quello corrispondente all'anticipazione, fermo restando che l'importo di tali lavori concorre alla determinazione del costo complessivo dell'opera, è legittima in quanto conforme al disposto dell'art. 33 della l. n. 41 del 1986 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica di cui all'art. 3 del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 -, poiché il momento dell'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi va distinto da quello della quantificazione dell'importo revisionale, dovendosi a quest'ultimo scopo assumere, come base del calcolo della percentuale della cosiddetta alea revisionale del dieci per cento, la totalità della prestazione, senza esclusione di alcuna voce.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 24095 del 03/10/2018