Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 5 l. n. 741 del 1981 - Conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019
Opere pubbliche (appalto di) - collaudo - Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 5 l. n. 741 del 1981 - Conseguenze - Obblighi di restituzione, pagamento e liberazione delle garanzie - Eccezione - Responsabilità dell'appaltatrice nel ritardo del collaudo - Fondamento.
In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo, fissato nell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni. Tuttavia, la presunzione "iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettato dal "favor" per le ragioni dell'impresa, se incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, non per questo impedisce alla committenza di provare il contrario. Occorre infatti distinguere tra la fattispecie del ritardo nel collaudo ed i suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, e la diversa ipotesi della responsabilità dell'impresa per i vizi dei lavori commessi, che non è destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia, ex art. 5, comma 4, legge n. 741 del 1981.
appalto di opere pubbliche
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019