Ritardata esecuzione dei lavori per causa riferibile all'Amministrazione - Domanda risarcitoria dell'appaltatore - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Cass. 14696/2019
In materia di appalto di opere pubbliche, la qualificazione della domanda dell'appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell'Amministrazione, ma il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14696 del 29/05/2019 (Rv. 654035 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1218 - Responsabilità del debitore
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno
Cod. Civ. art. 1664 – Onerosità o difficoltà dell’esecuzione