Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - risoluzione - per volonta' dell'appaltatore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8517 del 06/05/2020 (Rv. 657781 - 01)
Onere della riserva - Esclusione - Inadempimento consistente nella illegittima sospensione dei lavori - Mancata riserva nel verbale di sospensione o di ripresa - Rilevanza - Limiti.
In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto; ciò, tuttavia, non esclude che - ove il prospettato inadempimento consista nell'illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - assuma rilievo la mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza), ai fini della verifica (non già della decadenza, bensì) della gravità dell'inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8517 del 06/05/2020 (Rv. 657781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455