Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - pagamento - Sospensione dei lavori - Spese generali e utili non conseguiti - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Presunzione di danno - Sussistenza.
In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14779 del 10/07/2020 (Rv. 658244 - 01)
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14779
2020