Appalti pubblici - ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione – Cass. n. 18897/2020
Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - consegna dei lavori - Ritardo nella consegna per fatto imputabile all'Amministrazione - Rimedi - Risoluzione o risarcimento del danno - Esclusione - Diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo - Sussiste - Istanza di recesso dell'appaltatore - Necessità - Ragioni.
In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell'adempimento per fatto dell'Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto bensì la norma speciale di cui all'art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all'appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La "ratio" della previsione é quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di "maggiori oneri", a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18897 del 11/09/2020 (Rv. 658971 - 01)