Lavori extracontrattuali - Assenza di preventiva autorizzazione – Cass. n. 29988/2020
Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione dell'opera (finanziamenti) - lavori extracontrattuali - Assenza di preventiva autorizzazione - Pagamento del compenso - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra¬contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2,della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'ulteriore compenso richiesto per lavori aggiuntivi, iscritti tardivamente tra le riserve, in relazione ai quali mancava un ordine scritto del direttore dei lavori nonchè l'approvazione dell'amministrazione committente).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 31/12/2020