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Scioglimento del contratto d’appalto – Cass. n. 4225/2022

Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Effetto retroattivo - Sussistenza - Conseguenze.

 

L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022 (Rv. 663827 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1655

 

Corte

Cassazione

4225

2022