Appalto (contratto di) - corrispettivo - determinazione Da parte del giudice - Presupposti - Mancanza di controversia sulle opere eseguite - Fondamento.
Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26365 del 07/09/2022 (Rv. 665651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
26365
2022