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Mancanza di controversia sulle opere eseguite – Cass. n. 26365/2022

Appalto (contratto di) - corrispettivo - determinazione Da parte del giudice - Presupposti - Mancanza di controversia sulle opere eseguite - Fondamento.

 

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26365 del 07/09/2022 (Rv. 665651 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

26365

2022