Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico – Cass. n. 10968/2023
Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - risoluzione - Disposizioni speciali in materia di appalto e appalto pubblico - Art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Natura integrativa e non sostitutiva della disciplina generale in tema di risoluzione - Conseguenze.
In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Da ciò consegue - con particolare riferimento alla citata disposizione dell'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - che tale speciale rimedio risolutorio sia bensì esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ove l'appaltatore non possa invocare i più favorevoli presupposti della norma speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 (Rv. 667679 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1662, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669