Varianti in corso d'opera e opere extracontrattuali - Differenze - Conseguenze.
In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore, ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un'individualità distinta rispetto all'opera originaria, seppure ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitiva oltre i limiti di legge, sicché nel primo caso l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25800 del 05/09/2023 (Rv. 668957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1363