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Controversie - Appalto di opere pubbliche - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 04/02/2025 (Rv. 673913-01)

Danno curriculare - Risarcimento - Importo forfettario in una percentuale del valore del contratto - Esclusione - Prova specifica - Necessità - Contenuto.

In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 04/02/2025 (Rv. 673913-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697