Permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare - Condizione - Divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998 - Necessità - Revoca del titolo di soggiorno dello straniero per ragioni di pericolosità sociale - Conseguenza - Inoperatività del divieto di espulsione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18553 del 02/09/2014
In tema di immigrazione, il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicchè non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva dell'inespellibilità (nella specie, matrimonio con cittadina italiana).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18553 del 02/09/2014