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ordine e sicurezza pubblica‭ ‬-‭ ‬polizia di sicurezza‭ ‬-‭ ‬limitazioni di polizia‭ ‬-‭ ‬stranieri‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬11871‭ ‬del‭ ‬27/05/2014‭

Protezione internazionale‭ ‬-‭ ‬Procedimento amministrativo e giurisdizionale‭ ‬-‭ ‬Traduzione degli atti‭ ‬-‭ ‬Art.‭ ‬10,‭ ‬commi‭ ‬4‭ ‬e‭ ‬5,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬n.‭ ‬25‭ ‬del‭ ‬2008‭ ‬-‭ ‬Inosservanza‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Invalidità del provvedimento finale‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Limiti.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬11871‭ ‬del‭ ‬27/05/2014‭


In tema di protezione internazionale,‭ ‬l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale,‭ ‬nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria,‭ ‬è previsto dall'art.‭ ‬10,‭ ‬commi‭ ‬4‭ ‬e‭ ‬5,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬28‭ ‬gennaio‭ ‬2008,‭ ‬n.‭ ‬25,‭ ‬al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione.‭ ‬Ne consegue che la parte,‭ ‬ove la censuri la decisione per l'omessa traduzione,‭ ‬non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo,‭ ‬ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un‭ "‬vulnus‭" ‬all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare,‭ ‬qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio,‭ ‬deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬11871‭ ‬del‭ ‬27/05/2014‭