Immigrazione - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Art. 20 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Limiti applicativi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19196 del 28/09/2015
In tema di protezione internazionale dello straniero, le misure previste dal d.P.C.M. 5 aprile 2011 e, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 20 del d.lgs. n. 286 del 1998, si applicano soltanto agli stranieri affluiti sul territorio nazionale dall'1 gennaio al 5 aprile 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19196 del 28/09/2015