Ricongiungimento familiare - Procedimento - Reclamo - Produzione documenti nuovi - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007
Nel procedimento in materia di ricongiungimento familiare, che si svolge secondo il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile, anche in sede di reclamo, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007