Ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero in regime di esonero dal visto di ingresso - Passaporto - Sufficienza - Conseguenze.
In materia di immigrazione dei cittadini appartenenti a Paesi in regime di esonero dal visto di ingresso, ex art. 1 reg. 539/2001/CE, trova applicazione l'art. 1, n. 2, del d.l. n. 89 del 2011, convertito nella l. n. 129 del 2011, che, nel completare il recepimento della direttiva 2004/38/CE, attuata con d.lgs. n. 30 del 2007, ha soppresso l'espressione "nonché del visto di ingresso quando richiesto", contenuta all'art. 9, comma 5, lett. A) ed all'art. 10, comma 3, lett. A), con la conseguenza che lo straniero può accedere sul territorio nazionale con il passaporto, previa apposizione alla frontiera del timbro uniforme di Schengen ai sensi della l. n. 68 del 2007, ed ivi trattenersi per tre mesi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8983 del 05/05/2016