Proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione - Tempestività - Condizione - Termine ex art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Inosservanza - Irrilevanza - Fondamento.
Ai fini della tempestività della proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione, è sufficiente che essa sia disposta nel termine originario di scadenza del trattenimento, mentre il decorso, tra la corrispondente richiesta e la sua convalida da parte del giudice di pace, di un tempo superiore alle quarantotto ore, non ne inficia la validità, non ponendosi alcuna esigenza di rispetto dell'art. 13, comma 3, Cost., atteso che il giudice non interviene per convalidare un provvedimento restrittivo già emesso dal questore - come nel caso di convalida dell'originario trattenimento - ma emette egli stesso il provvedimento restrittivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7158 del 12/04/2016