Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Immigrazione – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13831 del 07/07/2016
Cittadino straniero coniugato con cittadino italiano - Accertamento della convivenza effettiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Il cittadino straniero che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano, dopo aver trascorso nel territorio nazionale il trimestre di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno prescritta dall'art. 10 del d.lgs n. 30 del 2007, restando soggetto, finché non ottenga tale titolo, alla disciplina dettata dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999, in virtù della quale, ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, è necessario il requisito della convivenza effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che ha negato il permesso di soggiorno alla cittadina straniera in ragione del matrimonio contratto con un italiano, in quanto la stessa non aveva mai fatto precedentemente richiesta di analogo titolo e si era allontanata dal territorio nazionale poco tempo dopo la celebrazione delle nozze, rientrandovi dopo oltre nove anni senza mai avere convissuto con il coniuge).
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13831 del 07/07/2016