Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13815 del 06/07/2016
Impugnazione avverso ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari - Erronea proposizione con ricorso anziché con atto di citazione - Tempestività del gravame ex art. 702 quater c.p.c. - Riferimento al deposito e alla notificazione del ricorso alla controparte - Conversione del rito in appello - Esclusione.
L'impugnazione avverso l'ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 286 del 1998, va proposta con atto di citazione anziché con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell'atto introduttivo, ma anche a quella di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità, senza che possa essere effettuata alcuna conversione conversione del rito in appello, riguardando l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 solo il primo grado.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13815 del 06/07/2016