Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - attivita' di prevenzione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017
Confisca "ex lege" n. 575 del 1965 - "Ius superveniens" di cui alla l. n. 228 del 2012 - Acquisto del bene a titolo originario in favore dello Stato - Applicabilità anche ai giudizi in corso in base al principio “tempus regit actum” - Conseguenze in tema di successione nel diritto controverso – Fattispecie.
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso In genere.
L'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio “tempus regit actum”, la trova immediata utilizzazione, quale “ius superveniens”, anche nei giudizi in corso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale volta alla rimozione delle canne fumarie collocate nell'intercapedine del muro di un vano ubicato in un immobile, del quale il convenuto aveva subito la confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017