Diniego di riconoscimento della protezione internazionale - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Forma - Citazione - Verifica della tempestività del gravame quando è proposto con ricorso - Modalità.
L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest'ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17420 del 13/07/2017