Polizia di sicurezza - limitazioni di polizia- stranieri - Espulsione dello straniero - Esecuzione - Udienza di convalida del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8373 del 26/03/2019
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia- stranieri - Espulsione dello straniero - Esecuzione - Udienza di convalida del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri - Mancata presenza dell'interprete - Nullità della convalida per la lesione del diritto di difesa - Limiti - Fattispecie.
La mancanza dell'interprete all'udienza di convalida del trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione ex art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998, non essendo prevista da alcuna norma, di per sé sola non costituisce un vizio del procedimento, ove non sia stata formulata una specifica eccezione che ponga in evidenza le lesioni specifiche al diritto di difesa che di tale mancanza siano diretta conseguenza. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato il provvedimento di convalida del trattenimento del giudice di pace, reso all'esito di un'udienza tenutasi senza la presenza dell'interprete, poiché tale circostanza era stata oggetto di una mera deduzione da parte del difensore, senza alcuna allegazione in ordine alla concreta incidenza sul diritto di difesa dello straniero).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8373 del 26/03/2019