Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo di diniego - Omessa traduzione - Irrilevanza.
In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatone davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n.25 del 2008, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18723 del 11/07/2019 (Rv. 654720 - 01)