Domanda di protezione sussidiaria - Cass. n. 13756/2020
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri -Domanda di protezione sussidiaria - Art. 14 lett. a)del d.lgs. n. 251 del 2007 - Minaccia di morte proveniente da organizzazioni non statali - Rischio individualizzato ed effettivo
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la condizione del danno grave, rilevante ai sensi dell'art. 14, lett. a) del d.lgs. n. 251 del 2007, ben può essere integrata da comportamenti provenienti da organizzazioni non statali, dovendo tuttavia venire pur sempre in rilievo una minaccia o una condanna a morte, comminata da una organizzazione potenzialmente in grado di tradurla in atto, implicante un coinvolgimento diretto ed immediato della persona e dunque un rischio individualizzato ed effettivo, cioè concreto, per il richiedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con il quale il Tribunale aveva respinto la domanda nella quale il ricorrente si era limitato ad allegare, in termini del tutto generici, la sussistenza di scontri intervenuti tra opposte fazioni in relazione a non precisati terreni, senza precisare di quali fazioni si trattasse, a quale fazione appartenesse e quale ruolo avesse avuto nel contesto della vicenda).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13756 del 03/07/2020 (Rv. 658091 - 01)