Espulsione dello straniero – Cass. n. 24013/2020
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Misura alternativa al trattenimento presso il CPR - Mancata previsione di un termine - Violazione art. 2, Prot. 4 CEDU - Esclusione - Fattispecie.
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove non prevede un termine alle misure alternative al trattenimento presso il CPR, non viola l'art. 2, Prot. 4 della CEDU, che consente imposizioni necessarie per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, "giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica". Dette misure postulano, infatti, una condizione del migrante in procinto di essere rimpatriato, tale da consentire il reiterato controllo previsto (anche in termini di possibile protezione), e sostituiscono quella, ben più afflittiva, del trattenimento, con carattere alternativo rispetto al possibile rimpatrio volontario, per il quale il termine previsto (da 7 a 30 giorni) può essere prorogato soltanto per esigenze dello stesso migrante. (Nella specie, si trattava delle misure del ritiro del passaporto e dell'obbligo di firma, per due giorni a settimana, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti per l'accompagnamento alla frontiera).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24013 del 30/10/2020 (Rv. 659525 - 02)