Ordine del Questore di trattenimento temporaneo presso un centro di permanenza temporanea – Cass. n. 29758/2020
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo presso un centro di permanenza temporanea - Convalida del provvedimento - Ricorso in cassazione ex art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Legittimazione passiva del Prefetto - Esclusione - Fondamento.
In tema di disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero, nel giudizio per cassazione, previsto dall'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, avverso la convalida del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza, nell'attesa di poter dare esecuzione al provvedimento di espulsione, poiché non è in discussione la legittimità dell'espulsione sussiste la legittimazione passiva del solo Ministero dell'Interno, e non anche del Prefetto, nei cui confronti l'impugnazione, ove proposta, va dichiarata inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29758 del 29/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081