Minore straniero soggiornante in Italia – Cass. n. 10849/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Stranieri - Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex art. 31, c. 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Condizioni rilevanti - Fattispecie.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari del minore, ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, il giudizio di bilanciamento tra l'interesse di quest'ultimo e quello di rilievo pubblicistico alla sicurezza nazionale, può essere effettuato solo una volta che sia stata valutata la situazione attuale del minore, verificando se sussista il pericolo di un suo grave disagio psico-fisico derivante dal rimpatrio suo o del familiare, potendosi denegare l'autorizzazione solo nel caso in cui l'interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'autorizzazione, motivandola con considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, estrinseche alla valutazione del pregiudizio che il minore avrebbe potuto subire a seguito del rimpatrio proprio o dei genitori, limitandosi a negare l'esistenza di siffatto pregiudizio perché il nucleo familiare sarebbe comunque rimasto unito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021 (Rv. 661153 - 01)