Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato – Cass. n. 20213/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Espulsione - Opposizione - Pendenza del procedimento di impugnazione del diniego del riconoscimento della protezione internazionale - Proposizione del ricorso dopo l'entrata in vigore dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione degli effetti del provvedimento impugnato - Cessazione - Disciplina - Conseguenze.
È legittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso proposto dallo straniero avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), dovendo in tal caso trovare applicazione non già l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, bensì il comma 13 del menzionato art. 35 bis, il quale prevede che la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, sancita dal precedente comma 3 per il caso d'impugnazione, viene meno allorquando quest'ultima sia rigettata con decreto anche non definitivo, a meno che, sussistendo fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato non disponga la sospensione dei relativi effetti, con il conseguente ripristino della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20213 del 15/07/2021 (Rv. 661903 - 01)