Trattenimento del cittadino straniero presso il CPR – Cass. n. 25875/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Trattenimento presso il CPR - Proroghe successive alla prima - Modifiche introdotte dalla dalla l. 161 del 2014 - Presupposti.
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25875 del 23/09/2021 (Rv. 662481 - 01)