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Respingimento alla frontiera del cittadino straniero – Cass. n. 25756/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Respingimento immediato alla frontiera - Impugnazione - Competenza del Giudice di pace - Esclusione - Competenza del tribunale - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di respingimento alla frontiera del cittadino straniero, è competente a conoscere dell'impugnazione proposta contro il respingimento immediato di cui al comma 1 dell'art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998 il tribunale e non il giudice di pace, poiché il comma 2 bis dell'art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), nel richiamare l'applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace, previste dagli artt. 13, commi 5 bis, 5 ter e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, fa esclusivo riferimento all'ipotesi di respingimento c.d. differito, prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. cit. e non a quella di cui al precedente comma 1, per la quale, quindi, la competenza deve essere individuata nel tribunale, in base ai criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 25756 del 22/09/2021 (Rv. 662485 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_009