Pendenza del procedimento di emersione del lavoro irregolare – Cass. n. 26863/2022
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Espulsione dello straniero - Opposizione - Normativa emergenziale legata al Covid - Pendenza del procedimento di emersione del lavoro irregolare - Conseguenze.
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, laddove il ricorrente, nell'impugnazione del provvedimento espulsivo, prospetti la pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modifiche, con l. n. 77 del 2020, al giudice spetta solo accertare la data e la certezza dell'inoltro della dichiarazione prevista e non anche di compiere una prognosi sull'esito della domanda di sanatoria, del tutto estranea alla sua competenza; ne consegue che, per effetto del comma 17 dell'art. 103 del d.l. citato, dopo la presentazione della dichiarazione, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26863 del 13/09/2022 (Rv. 665635 - 01)