Procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione – Cass. n. 7613/2023
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - Procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione - Garanzie del contraddittorio - Partecipazione necessaria all'udienza di convalida - Conseguenze - Necessità di informazione sulla relativa data - Comunicazione orale o dichiarazione della controparte in udienza sul punto - Insufficienza - Rinuncia a comparire come fatto concludente - Esclusione - Ragioni.
In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento, trovano applicazione indipendentemente dalla richiesta del predetto di essere sentito, sicché ad esso deve essere data comunicazione della data di fissazione dell'udienza di convalida della misura, senza che possa supplire, all'assenza di prova al riguardo, la mera notizia orale informalmente fornita o la dichiarazione resa in udienza dalla controparte e senza che, in mancanza di comunicazione, possa esservi stata la valida e consapevole rinuncia dello stesso a partecipare all'udienza, rinuncia che, costituendo atto processuale, deve comunque essere redatta e/o documentata per iscritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7613 del 16/03/2023 (Rv. 667270 - 01)