Limitazioni di polizia – stranieri - Espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del t.u. immigrazione - Valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - Necessità - Preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio - Esclusione.
In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26173 del 08/09/2023 (Rv. 668934 - 01)