Polizia di sicurezza - attività di prevenzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 731 del 09/01/2024 (Rv. 669967-01)
Misure di prevenzione ex D.lgs. n. 159/2011 - Sequestro eseguito nei confronti di un soggetto già condannato all'adempimento di un debito in primo grado - Effetti - Improcedibilità del giudizio - Vincolo all'ammissione del credito giudizialmente accertato nei confronti del giudice delegato del procedimento di prevenzione in sede penale - Esclusione - Fondamento.
Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 731 del 09/01/2024 (Rv. 669967-01)