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Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Cass. n. 12320/2020

Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020 (Rv. 658459 - 01)

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