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Patrocinio statale - ammissione - effetti – Cass. n. 10669/2020

Pagamento dei compensi del difensore della parte ammessa - A carico dello Stato - Provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio - Conseguenze.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato della parte che vi sia ammessa non può richiedere al cliente i propri compensi professionali, in assenza di un provvedimento di revoca del beneficio ad opera del giudice del procedimento principale; solo all'esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della modifica.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10669 del 05/06/2020 (Rv. 657822 - 01)

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