Onorario del difensore di collaboratore di giustizia – Cass. n. 20611/2021
Patrocinio statale - ammissione - effetti - anticipazione da parte dello stato delle spese sostenute dai difensori, consulenti, ausiliari, notai e pubblici ufficiali - Onorario del difensore di collaboratore di giustizia - Liquidazione - Disciplina applicabile - Limiti - Conseguenze in tema di legittimazione passiva del Ministero dell’interno nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
In materia di spese di giustizia, l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, ma solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione, non per l'individuazione del ministero legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione; ne consegue che, ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il Ministero gravato degli oneri economici conseguenti, ivi compresa l'assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza, è solo quello dell'Interno che, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, anche in punto di condanna al pagamento del compenso, almeno in via solidale con il Ministero della Giustizia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20611 del 19/07/2021 (Rv. 662085 - 01)