Patrocinio statale - ammissione - effetti Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18801 del 04/07/2023 (Rv. 668397 - 01)
Liquidazione da parte del giudice - Patrocinio a spese dello Stato - Accesso - Mancata indicazione numerica della situazione reddituale - Revoca - Obbligatorietà - Esclusione - Attivazione dei poteri officiosi d'indagine da parte del giudice, anche in sede di opposizione alla revoca - Necessità - Fattispecie.
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice - anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’odine degli avvocati, evidenziando che nella sezione ove andavano indicati i redditi, la ricorrente non aveva indicato alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare "vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente").
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18801 del 04/07/2023 (Rv. 668397 - 01)