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Possesso - Azioni a difesa della proprietà - Atto di molestia

Possesso - Azioni a difesa della proprietà - Atto di molestia - Animus turbandi - Manutenzione - Dolo o colpa - Prova a carico dell'attore unitamente a quella dell'atto materiale - Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa, mentre l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4279 del 22/02/2011

Possesso - Azioni a difesa della proprietà - Atto di molestia - Animus turbandi -Manutenzione - Dolo o colpa -

Prova a carico dell'attore unitamente a quella dell'atto materiale - Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa, mentre l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4279 del 22/02/2011

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4279 del 22/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 11.1.2001 Calabrò Miranda deduceva di essere stata molestata nel possesso di una porzione del terreno di sua proprietà non gravata da alcun diritto di servitù di passaggio da parte di Raffaele Ta.. e dalla snc Ba.. Marco & C. che ivi erano transitati con autovetture e mezzi meccanici. Precisava a tal fine di essere proprietaria per atto d'acquisto del 9.2.95 del fondo di cui alla p.m. 1 della p. ed. 768 in P.T. 2120 C.C. Vi.. Va.., in parte gravato da una servitù di passaggio, tavolarmente iscritta con atto notarile del 6.10.1976, servitù che doveva essere esercitata su un tracciato che - come specificato nell'allegata planimetria - passando su una parte del terreno di sua proprietà proseguiva sulle particelle fondiarie 2951/21 e 2951/22, rispettivamente di proprietà di Ta.. Renzo e Ta.. Enrico. Aggiungeva la ricorrente che nel corso di una sola giornata, mediante il ripetuto passaggio di un trattore, era stata creata una pista anche sulla porzione del proprio terreno non gravato da servitù, poi utilizzata, nonostante l'opposizione di essa ricorrente, sia da Marco Ba.. con un fuoristrada che da Raffaele Ta.. con un'automobile.

Chiedeva quindi la ricorrente che venisse ingiunto ai convenuti la cessazione di ogni ingresso nella sua proprietà libera da servitù, corrispondente alla zona contrassegnata in rosso dai punti 107 e 110 nella planimetria del geom. Michele Franzoi; in via subordinata, la cessazione di ogni ingresso mediante autoveicoli e in via accessoria, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Si costituivano questi ultimi chiedendo il rigetto del ricorso, per insussistenza delle dedotta turbativa del possesso. Il Ta.. deduceva in specie di essersi limitato a percorrere la stradina come aveva sempre fatto, stradina che attraversava i terreni in questione, già formanti parte di un unico fondo di proprietà di Bruno Ta.., successivamente diviso tra i suoi eredi, tra cui il fondo poi di proprietà della ricorrente e quello di Raffaele Ta... Quanto alla società Ba.. la stessa assumeva di non avere mai utilizzato la stradina di cui trattasi.

All'esito della fase a cognizione sommaria, il giudice adito, con ordinanza depositata in data 18.3.2001 rigettava il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito adeguata prova del suo possesso dell'area in esame; il reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza veniva rigettato dal Tribunale seppure con diversa motivazione, ritenendosi non configurabile l'esistenza di una molestia essendo presuntivamente provato sia il possesso della parte ricorrente che quello dei resistenti corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio sulla stradina di fatto esistente. Il giudizio proseguiva ed all'esito dell'ulteriore istruttoria nel corso della quale venivano escussi numerosi testi, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 1002/03 rigettava la domanda possessoria condannando l'attrice al pagamento di una parte delle spese processuali, che parzialmente compensava.

Il tribunale, attese le dichiarazioni dei testi escussi, e valutata la documentazione prodotta, riteneva che la ricorrente non avesse dato adeguata prova della dedotta turbativa del possesso dell'area di sua proprietà, "attraverso l'asserito utilizzo da parte dei convenuti di una nuova pista realizzata sul suo terreno lungo un percorso diverso da quello evidenziato nel titolo costituivo della servitù di passaggio gravante sul fondo della ricorrente ed a favore anche di Raffaele Ta..". Per la riforma della predetta decisione la Calabrò proponeva appello, articolato in diverse censure con le quali ribadiva in sostanze le precedenti eccezioni e difese. Si costituivano in giudizio i convenuti insistendo per il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale per la riforma della decisione nella parte in cui disponeva la compensazione per un quarto delle spese legali.

La Corte d'Appello di Trento, con sentenza n. 105/2005 depositata in data 31.3.2005, rigettava la proposta impugnazione, condannando la Calabrò al pagamento delle spese del grado. Il giudice dell'appello dopo aver esaminato i numerosi motivi del gravame, passando in rassegna, in modo particolare, le dichiarazioni dei testi escussi, confermava la sentenza impugnata. Non riteneva configurabile l'animus turbandi e quindi la denunciata molestia possessoria nei comportamento del Ta.. che aveva diritto di servirsi con ogni mezzo, sin dalla costituzione della servitù, del passaggio in questione e come gli consentiva il suo titolo, e ciò anche se non lo avesse fatto per cinque anni, con riferimento alla tesi sostenuta dalla Calabrò secondo la quale il passaggio con i mezzi non sarebbe mai avvenuto dal momento del suo acquisto, dal 1995 fino ai 2000 (epoca di presentazione del ricorso possessorio). Quanto al titolo della servitù, secondo il tribunale era consentito il suo esame sia pure "incidenter tantum", ad colorandam possessionem;
mentre il resistente avrebbe potuto invocare a proprio favore anche la presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c., che era passato per quella strada con ogni mezzo, talvolta anche con l'automobile, non solo prima del 1995, ma anche dopo come era stato adeguatamente motivato dal primo giudice.

Avverso la predetta sentenza la Calabrò propone ricorso per cassazione fondato su 16 mezzi, all'esito del quale chiede che sia accertato e dichiarato da questa Corte, che "il transito venga consentito solo con mezzi agricoli in quanto tollerati, o in subordine, con mezzi meccanici non agricoli di dimensioni non maggiori di un'utilitaria o di un piccolo trattore o coltivatore". Resistono con controricorso gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. "in relazione alla totale mancanza di presa di posizione del giudicante sulla CTU prodotta all'udienza dell'1.7.2004 ed alla mancata valutazione della planimetria allegata all'atto costitutivo della servitù del 6.10.1971. Da tali documenti si ricaverebbe che il Ta.. poteva accedere alla sua proprietà anche attraverso altra strada (la stradina ciclabile). La censura è infondata in quanto tale circostanza appare irrilevante con l'oggetto della causa; non è poi autosufficiente in quanto che dette prove o documenti, che si assume non esaminate, dovevano essere necessariamente riprodotte nel loro tenore letterale in questa sede di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 7767 del 29/03/2007). Si rileva ancora che secondo questa S.C. "le prove raccolte in un diverso giudizio danno luogo ad elementi meramente indiziari. Consegue che la mancata valutazione di tali prove non è idonea ad integrare il vizio di motivazione, in quanto, il difetto riscontrato non può costituire punto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all'astratta possibilità di una diversa soluzione". (Cass.Sez. 2, n. 4183 del 23/04/1998).

Con il 2 motivo del ricorso, l'esponente denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 5 "in relazione all'insufficiente motivazione, rappresentata dalla circostanza che il Giudice della sentenza impugnata ha ritenuto interclusi i fondi del resistente Ta.. Raffaele in assenza di qualsivoglia presa di posizione e valutazione sui documenti prodotti in causa (copia PRG) e sulle deduzioni dell'attrice in senso contrario a quello assunto dal giudicante". Questi "ha omesso di precisare in base a quali circostanze di fatto e di diritto non ha ritenuto che la stradina ciclabile di accesso al fondo sub 2951/2 di proprietà del Ta.., fosse idonea a fungere d'accesso al fondo medesimo, ritenuto intercluso a pag. 19 della sentenza impugnata".

Con il 3 motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 5 e con il 4^ motivo la violazione dell'art. 112 c.p.c. "in relazione "all'assenza virtuale di motivazione" sulla censura, mossa dalla ricorrente in atto d'appello ...relativamente al travisamento di fatto in cui è incorso il giudice di prime cure, con riguardo rispettivamente alle fotografie in atti ed alle dichiarazioni dei testi raccolte a verbale..." ed alla conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. L'esponente contesta che le dichiarazioni rese dai testi fossero quelle riportate dal primo giudice che era incorso in un travisamento del fatto allorché aveva ritenuto che i "i testi Du.., Sa.., Co.., Roberto e Mauro Ta.. avevano dichiarato che "la stradella in questione esisteva con le caratteristiche evidenziate da tempo ben anteriore...". Inoltre precisa che nell'atto d'appello era stato censurato il fatto che il giudice di 1 grado non avesse riconosciuto la circostanza che la "stradina" nella sua attuale conformazione (un tempo viottolo) "era frutto di un'opera recente", come emergeva dalle fotografie prodotte che rappresentavano il taglio fresco delle piante tagliate ed i ceppi delle stesse". Con il 5 motivo l'esponente denuncia "reiterate nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla censura dedotta in atto d'appello concernente il vizio di motivazione circa il ritenuto precedente possesso di un transito con automezzi da parte del convenuto Ta.. Raffaele" ciò che non sarebbe stato confermato da nessuno dei testi escussi, a parte il teste Aldo Ta.. che però doveva ritenersi inattendibile. Con il 6 motivo del ricorso deduce la motivazione apparente o quantomeno perplessa della sentenza impugnata in ordine alla censura dedotta in atto d'appello riguardante la circostanza del ritenuto precedente possesso di un transito con automezzi da parte di Ta.. Raffaele.

Tutti i predetti motivi - congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione - sono infondati. Le denunciate violazioni di legge e i dedotti vizi di motivazione si risolvono solo in questioni di merito inammissibili in questa sede di legittimità. Com'è noto, quanto al vizio di omessa o insufficiente motivazione, esso, sussiste "solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento" (Cass. n. 14279 de 25/09/2003).

Questa S.C. ha altresì in proposito precisato che "la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso" (Cass. Sez. 3, n. 10484 del 01/08/2001; Cass. n. 13184 del 10/09/2002; Cass. n. 15871 del 12/11/2002; Cass. n. 5434 del 07/04/2003).

Con il 7 motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione dell'art. 705 c.p.c. per avere il giudice di merito proceduto all'esame del titolo del possesso pur trattandosi di giudizio possessorio, in relazione a fatto che il Ta.., anziché contrastare il fatto attribuitogli, aveva assunto di averlo compiuto nell'esercizio di un suo diritto".

La doglianza è priva di giuridico fondamento.
È noto infatti che, nel giudizio possessorio, quando è fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito sia pure solo "ad colorandam possessionem", cioè "al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato. (Cass. n. 24026 del 27/12/2004; Cass. n. 17567 del 31/08/2005).

Nella fattispecie non v'è dubbio che l'esame del titolo del possesso è stato fatto dal giudice non ai fini probatori, ma solo ad colorandam possessionem:
Con l'8 motivo del ricorso l'esponente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il giudice di 2 grado ha stabilito che il convenuto Ta.. ha diritto d'invocare a proprio favore la presunzione del possesso intermedio ex art. 1142 c.c. pur in assenza di una correlativa eccezione da parte del convenuto. Il motivo è infondato, essendo irrilevante l'accenno fatto dalla Corte di merito alla presunzione di possesso intermedio di cui avrebbe potuto usufruire il Ta.. ai fini della prova del proprio possesso. Con il 9 motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 1142 c.c. passaggio con i mezzi agricoli. Si deduce che l'indagine sull'avvenuto passaggio dei resistenti sulla stradina de qua con mezzi agricoli, sarebbe stata compiuta oltre i limiti della domanda dedotta in giudizio. La censura è irrilevante avendo la ricorrente non contestato la possibilità di transito con tali mezzi. Con il 10 motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 5 in ordine all'omessa indagine e pronuncia sulle domande formulate circa il passaggio con mezzi meccanici. La doglianza è priva di pregio, avendo la Corte esaminato anche tale punto ed in ogni caso va sottolineato che il giudice ha proceduto ad una trattazione unitaria di tutti i motivi, ivi compreso quello relativo la questione di cui trattasi.

Con il 11^ motivo l'esponente deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 5 per motivazione apparente o insufficiente, in relazione all'asserita inattendibilità del teste Aldo Ta... La doglianza è priva di fondamento avendo la Corte preso nel dovuto esame tale circostanza, valutandola adeguatamente alla stregua delle altre risultanze probatorie, avendo precisato che "la deposizione del teste Ta.. Aldo non può essere messa in dubbio nella sua veridicità per la discussione che avrebbe avuto con il La Marca circa il problema del permesso di passaggio".

Con il 12 motivo la Calabrò denuncia la violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. in relazione al non riconosciuto ricorrere delle condizioni per poter godere della tutela possessoria relativamente agli episodi di turbativa come descritti, nonché illustrati in ordine alla raggiunta prova nelle pagg. 36 e ss. dell'atto d'appello".

La doglianza è priva di fondamento, avendo la corte di merito compiutamente e correttamente esaminato la questione dell'asserita turbativa del possesso, per escluderla sulla base di una corretta valutazione delle emergenze processuali (v. sentenza pag. 21). in proposito va sottolineato che, secondo questa S.C., "al fine della configurabilità della molestia possessoria, la quale, al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione, mentre rappresenta apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente, l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo ..." (Cass. n. 12258 del 20/08/2002). Con il 13 motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 5 per motivazione apparente o insufficiente nonché per violazione di cui all'art. 116 c.p.c., u.c. in relazione "alla ritenuta infondatezza della doglianza circa la ritenuta estraneità delle convenuta società Ba.. snc sub punto 6 a pag. 25 della sentenza in relazione agli episodi di turbativa come descritti nelle pagg. 36 e ss. dell'atto d'appello". La doglianza è infondata, avendo la corte di merito esaminato compiutamente tale circostanza per escludere qualsiasi turbativa nell'unico episodio di transito sulla strada in questione (peraltro a quanto pare autorizzato), che non poteva avere "alcun connotato di molesta perché riconducibile alla necessità di effettuare rilievi".

Con il 14 motivo l'esponente denuncia la violazione degli artt. 221, 222 e 295 c.p.c. in relazione alla mancata adozione del dovuto provvedimento di sospensione richiesto all'udienza 3.3.05 in via preliminare dalla difesa della Calabrò, per consentire la definizione del giudizio di falso, introdotto con atto autonomo di citazione.

Con il 15 motivo viene dedotta la violazione dell'artt. 221 e 222 c.p.c. e art. 25 Cost. in relazione al giudizio sull'ammissibilità, adottato dal Collegio della sentenza impugnata con ordinanza dd.3.3.2005 in relazione al giudizio di falso introdotto con atto autonomo di citazione, iscritto a ruolo il giorno precedente e non ancora assegnato dal Presidente ad alcuna sezione della Corte d'Appello.

Infine con il 16 motivo l'esponente denuncia "nullità per violazione degli artt. 131 e 134 c.p.c. in relazione alla mancanza dei requisiti di esistenza di cui all'art. 131 c.p.c. (mancato processo verbale con descrizione del tipo di decisione unanime o maggioranza nonché sottoscrizione di tutti i membri) in capo alle ordinanze del 3.3.05 intestate alla Corte d'Appello con le quali sono state decise del questioni preliminari descritte a pag. 288 e ss. del presente ricorso dei requisiti. Mancanza di succitata motivazione in capo a ordinanza dd. 03.3.05, con cui è stata decisa la domanda di valutazione di astensione per gravi ragioni di cui all'art. 51, u.c. di cui in esposizione supra a pag. 32 del presente ricorso".

Rileva il Collegio che le predette censure sono solo enunciate nei ricorso ma sono prive motivazione per cui il Collegio non è posto in grado di comprendere le relative doglianze. Nè peraltro sarebbe possibile l'adempimento di tale onere con le memorie ex art. 378 c.p.c. (Cass. n. 15635 del 3.7.09), per cui i predetti motivi sono inammissibili.
Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200.00, di cui Euro 2000,00 per onorario, oltre alle spese ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

 

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