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possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20635 del 30/09/2014
domanda accessoria di risarcimento del danno - Necessità della prosecuzione del giudizio all'esito della fase sommaria ai sensi dell'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Conseguente appellabilità dell'ordinanza che pronunci sulla pretesa risarcitoria. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20635 del 30/09/2014
Il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20635 del 30/09/2014
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