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possesso‭ ‬-‭ ‬azioni a‭ ‬difesa del possesso‭ ‬-‭ ‬azioni possessorie‭ ‬-‭ ‬risarcimento del danno‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20635‭ ‬del‭ ‬30/09/2014

domanda accessoria di risarcimento del danno‭ ‬-‭ ‬Necessità della prosecuzione del giudizio all'esito della fase sommaria ai sensi dell'art.‭ ‬703,‭ ‬quarto comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Conseguente appellabilità dell'ordinanza che pronunci sulla pretesa risarcitoria.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20635‭ ‬del‭ ‬30/09/2014


Il soggetto leso che invochi la tutela possessoria,‭ ‬ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni,‭ ‬deve necessariamente richiedere al giudice,‭ ‬nel termine previsto dall'art.‭ ‬703,‭ ‬quarto comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito,‭ ‬ovvero proporre un autonomo giudizio,‭ ‬in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬qualora il giudice adito con azione possessoria,‭ ‬esaurita la fase a cognizione sommaria,‭ ‬non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione,‭ ‬ma,‭ ‬travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale,‭ ‬decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento danni,‭ ‬il provvedimento adottato,‭ ‬anche se emesso nella forma dell'ordinanza,‭ ‬va qualificato come sentenza e,‭ ‬come tale,‭ ‬è impugnabile con appello.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20635‭ ‬del‭ ‬30/09/2014