Fallimento - Redazione dell'inventario fallimentare - Effetti - Interruzione del possesso del fallito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17605 del 04/09/2015
La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione "ope legis" delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17605 del 04/09/2015