possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006
Procedimento possessorio - Natura di ordinanza o di sentenza del relativo provvedimento - Distinzione - Criteri - Struttura bifasica del procedimento - Necessità - Insussistenza - Provvedimento di rigetto del ricorso possessorio senza fissazione di udienza per la trattazione del merito e con la liquidazione delle spese - Natura - Sentenza - Configurabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006
In tema di procedimento possessorio, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto, in tale secondo caso, ai mezzi di impugnazione previsti per la sentenza, occorre avere riguardo non già alla forma adottata ma al suo contenuto, in ossequio al cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, non essendo configurabile la natura necessariamente bifasica del procedimento possessorio, il provvedimento con il quale il giudice, a conclusione della cosiddetta fase interdettale, abbia respinto o accolto il ricorso possessorio senza rimettere le parti innanzi a sè per la trattazione della causa nel merito, così concludendo definitivamente il giudizio e pronunciando sulle spese, ha natura di sentenza - indipendentemente dalla diversa definizione datagli dal giudice - e quindi è impugnabile mediante appello e non mediante reclamo, proponibile, nella materia possessoria, soltanto avverso il provvedimento avente natura di ordinanza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17098 del 27/07/2006