Finalità di molestare il possessore - Irrilevanza - Oggettiva idoneità a modificare o limitare l'altrui possesso - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 107 del 07/01/2016
L'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 107 del 07/01/2016