ordinanza sul reclamo ex art. 703, terzo comma, cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3629 del 17/02/2014